Fonti Rinnovabili obbligatorie per ristrutturazioni e nuove costruzioni: regole, percentuali ed esoneri
Quando è obbligatorio per legge installare un impianto fotovoltaico? Quanti kWp di pannelli solari bisogna installare?
Diciamo subito chiaramente che, per legge, tutti gli edifici di nuova costruzione e quelli interessati da rilevanti ristrutturazioni devono rispettare l’obbligo di produrre una parte di energia termica ed elettrica utilizzando fonti rinnovabili.
L’obiettivo è promuovere l’uso delle fonti rinnovabili negli edifici e migliorare la loro prestazione energetica, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e al 2050.
dal 2022, le quote di copertura dei consumi con fonti rinnovabili sono:
60% per gli edifici privati
65% per gli edifici pubblici
Ma vediamo nel dettaglio come viene quantificata questa percentuale e quali edifici sono obbligati a rispettare l’obbligo.
Il decreto legislativo 28/2011 impone a tutte le imprese edili e ai professionisti coinvolti nel progetto di rispettare determinati limiti relativi alla produzione di energia destinata a soddisfare il fabbisogno dell’edificio, pena il rifiuto del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione e il rilascio del titolo edilizio.
Ricordiamo che il fabbisogno energetico dell’edificio è costituito essenzialmente dai consumi necessari a riscaldare l’acqua calda sanitaria, a riscaldare gli ambienti in inverno e a climatizzarli in estate, mentre i consumi elettrici destinati all’illuminazione o agli elettrodomestici NON rientrano nel fabbisogno energetico dell’edificio.
Inoltre, la norma prevede che si debba realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di
potenza proporzionata alla superficie occupata dall’edificio stesso
: la potenza in kW dovrà essere superiore al 5% della superficie per le nuove costruzioni e al 2,5% per le ristrutturazioni rilevanti. Per gli edifici pubblici, le percentuali sono aumentate del 10%.
A titolo esemplificativo, con una piccola approssimazione, possiamo dire che un appartamento di circa 100 mq deve prevedere l’installazione di un impianto fotovoltaico di almeno 5 kWp di potenza nominale.
Gli edifici di nuova costruzione sono quelli per i quali la richiesta del previsto titolo edilizio venga presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda, invece, i progetti di ristrutturazione rilevante, essi sono quelli che riguardano edifici già esistenti, con una superficie utile superiore a 1.000 mq. Gli interventi di ristrutturazione devono consistere nella ristrutturazione integrale dell’involucro oppure nella demolizione e ricostruzione dell’edificio.
In tali edifici, la produzione di energia termica da fonti rinnovabili deve avvenire rispettando le seguenti percentuali.
Innanzitutto, deve garantire il 50% dei consumi previsti di acqua calda sanitaria.
In più, a seconda dell’anno di costruzione, gli edifici devono garantire una determinata percentuale di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sulla somma dei consumi previsti per il riscaldamento degli ambienti, il raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria.
Ecco il dettaglio:
20%, se il permesso di costruire è stato chiesto entro il 31 dicembre 2013
35%, se il titolo edilizio è stato richiesto entro il 31 dicembre 2017
20%, se il permesso di costruire è stato chiesto entro il 31 dicembre 2013
35%, se il titolo edilizio è stato richiesto entro il 31 dicembre 2017
50%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 1° gennaio 2018
60%, se il titolo edilizio viene richiesto a partire dal 13 giugno 2022
Le percentuali per gli immobili ad uso pubblico e per gli edifici storici sono lievemente diverse. In particolare, per gli edifici pubblici le soglie vengono aumentate del 10%, mentre nei centri storici sono ridotte del 50%.
Nei centri storici, quindi, va garantito solo il 30% del fabbisogno energetico..
Infine, ricordiamo che gli obblighi previsti dal decreto 28/2011 non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico o tutelati per caratteristiche di interesse storico e artistico.