Superbonus anche per le unità indipendenti
La Legge di bilancio 2021 definisce con precisione l’unità immobiliare funzionalmente indipendente. E’ definita tale qualora sia dotata di almeno tre impianti di proprietà esclusiva per: l’approvvigionamento idrico, il gas, l’energia elettrica e per la climatizzazione invernale.
E’ inoltre necessaria la presenza di un accesso autonomo dall’esterno. L’unita’ immobiliare deve disporre di un accesso indipendente non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprieta’ esclusiva.
L’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.
L’unità indipendente che rispetta tali requisiti può essere ammessa al superbonus 110%.
Il superbonus 110% è una detrazione riconosciuta per lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico effettuati su immobili residenziali.
Il Superbonus spetta per i seguenti lavori definiti trainanti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri (cappotto termico);
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110%.
Se eseguiti contestualmente agli interventi trainanti, il 110% spetta anche per i seguenti interventi trainati:
- interventi di efficientamento energetico ordinario;
- installazione di impianti solari fotovoltaici;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2022.