Visto di conformità e asseverazione per i bonus edilizi, quando serve presentarli?
Quando serve presentare il visto di conformità e l'asseverazione per i bonus edilizi, tra cui il superbonus o il bonus ristrutturazione, nel caso in cui si scelga la cessione del credito o lo sconto in fattura? A dirlo è la legge di bilancio 2022, che ha modificato le novità introdotte dal decreto antifrode.
Prima di tutto vediamo qual è la differenza tra visto di conformità e asseverazione tecnica. ll visto di conformità è quel documento elaborato da un professionista abilitato necessario per verificare la regolarità delle dichiarazioni e delle documentazioni prodotte per ottenere i bonus edilizi.
L'asseverazione tecnica viene rilasciata da un tecnico abilitato, come un geometra, un ingegnere o un architetto. Con l'asseverazione tecnica si dimostra di possedere tutti i requisiti tecnici per accedere ai bonus e la congruità delle spese sostenute.
Per combattere le frodi nell'ambito dei bonus edilizi, il decreto legge anti frodi ha esteso l'obbligo di presentare il visto di conformità e l'asseverazione tecnica per la congruità delle spese, già prevista in caso di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per il superbonus 110, anche per gli altri bonus edilizi. In particolare si tratta di bonus facciate, bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Il visto di conformità e l'asseverazione tecnica erano previsti per tutti i casi in cui il contribuente decidesse di optare, invece che per la detrazione in dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
In risposta alle numerose critiche per la complessità della procedura, il governo con un emendamento alla legge di bilancio 2022 ha però introdotto un importante novità.
Non serve presentare il visto di conformità, e l'asseverazione tecnica,
- per gli interventi di edilizia libera
- per gli interventi di importo complessivo non superiore inferiori a 10mila euro.
Nello specifico la norma prevede che: Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
La semplificazione ha però un'eccezione. Il visto di conformità e la cessione del credito sono obbligatori, senza limiti di spesa, per i lavori del bonus facciate. Si tratta della detrazione del 60%( era il 90% nel 2021) per i lavori di rifacimento delle facciate esterne degli edifici unifamiliari e condominali.