Comunità energetiche: impianti ammessi, spese finanziabili e requisiti, ecco come si accede a incentivi e aiuti
Il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha notificato nei giorni scorsi a Bruxelles il decreto che punta a promuovere l’ulteriore diffusione delle comunità energetiche rinnovabili (Cer) attraverso l’introduzione di nuovi sostegni per l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili. In una intervista rilasciata al Sole 24 Ore venerdì 24 febbraio, il titolare del Mase ha spiegato che con il provvedimento si punta a dare il via a 15mila comunità energetiche. «Ho fiducia negli italiani che, sono convinto, sapranno cogliere questa grande opportunità». La misura copre tutte le tecnologie rinnovabili: dal fotovoltaico all’eolico, dall’idroelettrico alle biomasse. Ecco in dodici domande e risposte cosa c’è da sapere per accedere ai nuovi sostegni.
1) Cosa prevede il decreto?
Il testo comprende due misure distinte: da un lato, un intervento generale di incentivazione per chi si associa nelle comunità energetiche con una premialità per l'autoconsumo e tariffe distinte per fasce di potenza. Dall'altro, uno stanziamento del Pnrr di 2 miliardi e 200 milioni per il finanziamento a fondo perduto fino al 40% dei costi di realizzazione di un nuovo impianto o di potenziamento di un impianto esistente nel territorio di comuni fino a 5mila abitanti.
2) Chi può accedere agli incentivi?
Gli incentivi si applicano agli impianti di potenza nominale massima, o dell’intervento di potenziamento, non superiore a 1 megawatt. Non è invece consentito l’accesso ai sostegni alle imprese in difficoltà secondo la definizione fornita dalla Commissione Europea nella normativa sugli aiuti di Stato (vale a dire un’impresa che, in assenza di un intervento dello
Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine). L’accesso agli incentivi è vietato anche ai soggetti che siano sottoposti a cause di divieto, decadenza o sospensione per effetto di misure di prevenzione.
3) A quanto ammonta la tariffa incentivante?
Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni. Per i potenziamenti gli incentivi si applicano solo per la nuova sezione dell’impianto riconducibile all’intervento di potenziamento nel limite di un megawatt. Ci sono tre fasce di incentivi: per gli impianti di potenza fino a 600 kilowatt, la tariffa è composto da un fisso di 60 euro per megawattora più una parte variabile che non può superare i 100 euro per MWh; per gli impianti di potenza compresa tra 200 kW e 600 kW, il fisso è di 70 euro più un premio che non può andare oltre i 110 euro per MW; infine, per gli impianti sotto o pari ai 200 kilowatt, il fisso è di 80 euro più una tariffa premio non superiore ai 120 euro per megawattora.
4) È previsto un fattore di correzione per la tariffa premio?
Sì e varia in base all’area geografica: 4 euro per megawattora in più per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria e Abruzzo) e 10 euro per MWh in più per quelle del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombadia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto). Ovviamente, chiarisce il decreto, nei casi in cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, la tariffa spettante subirà una decurtazione.
5) A chi va presentata la domanda e quando?
La domanda di accesso agli incentivi va presentata entro 90 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito del Gse (il Gestore dei servizi energetici) che è il regista della misura: www.gse.it. La domanda deve essere corredata della documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti previsti per l’accesso ai sostegni sulla base delle regole operative che saranno fissate con un decreto del ministero da approvare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento licenziato nei giorni scorsi. È possibile richiedere al Gse una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti: si tratta di una verifica su base volontaria e non è condizione necessaria per accedere agli incentivi.
6) È possibile perdere i sostegni una volta avviata l’istanza?
Sì, il decreto elenca alcune cause di decadenza degli incentivi. Se presenti, il Gse dispone l’integrale recupero dei sostegni. Il ritiro degli aiuti avviene nel caso di perdita di uno o più requisiti di ammissibilità o per dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento.
7) Gli incentivi possono essere cumulati?
Gli incentivi possono essere cumulati con i contributi in conto capitale nella misura massima del 40 per cento. Mentre le tariffe incentivanti non si applicano all’energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al superbonus.
8) Chi può accedere ai fondi previsti dal Pnrr?
I beneficiari della misura Pnrr sono le comunità energetiche rinnovabili e i sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ubicati nei Comuni con meno di 5mila abitanti. Gli impianti ammessi a questi contributi devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026. L’accesso ai fondi avviene, come per le tariffe incentivanti, presentando domanda a sportello esclusivamente tramite il sito del Gse (www.gse.it).
9) Quando il Gse aprirà lo sportello per ottenere i fondi?
Il Gse aprirà lo sportello per la presentazione delle richieste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è fissato al 31 marzo 2025, a meno di un preventivo esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo Pnrr sarà revocato, anche per i contributi a fondo perduto, nel caso di perdita di uno o più requisiti di ammissibilità e in presenza di dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento, ma anche nel caso in cui non fossero rispettati i tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi.
10) Come viene erogato il contributo in conto capitale?
Il Gse eroga il beneficio fino al 90% del contributo massimo accordato, suddividendolo in più quote, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate. La prima quota è erogata al completamento del 30% dei lavori. La quota a saldo, pari al 10% del contributo totale, è erogata sulla base della presentazione al Gse della richiesta di rimborso finale, che attesti la conclusione dei progetti agevolati, nonché il raggiungimento dei target per la quota parte di competenza.
11) Quali sono le spese ammissibili?
Sono ammesse le seguenti spese: 1) realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (es. componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica); 2) fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo; 3) acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio; 4) opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento; 5) connessione alla rete elettrica nazionale; 6) studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni; 7) progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell’opera; 8) direzioni lavori e sicurezza; 9) collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, di consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all’attuazione del progetto.
12) In che misura sono finanziabili le spese?
Le spese sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento. Il costo di investimento massimo di riferimento per l’erogazione del finanziamento è il seguente: 1) 1.500 euro per kilowatt per impianti fino a 20 kW; 2) 1.200 euro per kW per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; 3) 1.100 euro per kW per potenze superiori a 200 kW e fino a 600 kW; 4) 1.050 euro per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.