Autorizzazione paesaggistica: di che cosa si tratta e chi la rilascia
L’autorizzazione paesaggistica è necessaria solo in alcuni interventi su edifici in aree soggette a vincolo di tutela. La valutazione è da effettuare per ogni singolo caso, definendo se è necessario richiederla e, in caso, secondo quale procedimento.L’autorizzazione paesaggistica è regolata dall’art. 146 e 149 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei Beni Culturali) e consiste in un’autorizzazione che si aggiunge al titolo edilizio previsto per la tipologia di intervento oggetto della richiesta. È necessaria quando ci si trova in aree sottoposte a tutela paesaggistica, per la quale viene esercitato un livello di controllo maggiore sulla possibilità di intervento edilizio, nel caso in cui comporti modifiche dei luoghi o dell’aspetto degli edifici.
Esistono due tipologie di procedimenti: da un lato l’autorizzazione paesaggistica ordinaria, dall’altro quella semplificata.
Nel primo caso, deve essere presentata un’apposita istanza, corredata da tutta la documentazione progettuale necessaria e un’apposita relazione paesaggistica. Per procedere, quindi, è necessario il coinvolgimento di un tecnico, a cui affidare l’incarico. L’Ente preposto, a seguito dell’analisi della documentazione, può richiedere eventuali integrazioni.
Entro 40 giorni, tutta la documentazione deve essere inviata alla Soprintendenza, con una relazione tecnica illustrativa e una proposta di provvedimento. A questo punto, anche il richiedente viene avvisato dell’avvio del procedimento. La Soprintendenza, a sua volta, ha 45 giorni di tempo per esprimere il proprio parere, di natura vincolante. È nuovamente l’Amministrazione competente a rilasciare, entro 20 giorni, l’autorizzazione. Se l’esito è negativo, non è possibile procedere, a meno che si decida di impugnarlo, ricorrendo al tribunale amministrativo regionale.
L’autorizzazione paesaggistica semplificata
L’autorizzazione paesaggistica semplificata, invece, riguarda gli interventi definiti di “lieve entità”. In questo caso, la relazione presentata all’Amministrazione competente è semplificata e al suo interno è inclusa l’attestazione del tecnico della conformità del progetto alla normativa vigente. Nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene subito avvisato, altrimenti si procede con l’invio alla Soprintendenza.
L’esito viene comunicato entro 25 giorni dalla ricezione degli atti. Anche in questo caso, se il parere è negativo si provvede subito alla comunicazione all’interessato, altrimenti si indica all’Amministrazione la possibilità di rilasciare il titolo edilizio appropriato.
In ogni caso, l’autorizzazione ha valenza per 5 anni, dopo di che ne è necessaria una nuova. Stesso discorso per il procedimento ordinario.
Come anticipato nel primo paragrafo, l’autorizzazione paesaggistica è necessaria ogni qualvolta si interviene su edifici e luoghi sottoposti a tutela, nel caso in cui se ne alteri l’aspetto. Ci sono, però, alcune eccezioni da considerare.
Innanzitutto, l’art. 149 delinea i casi per cui non è necessario richiedere l’autorizzazione ordinaria, ma semplificata: come già detto, si tratta degli interventi di lieve entità. Oltretutto, il Dpr 31/2017 ha aggiornato la normativa e ha predisposto un allegato (Allegato B) in cui si elencano nel dettaglio 42 differenti interventi considerati di lieve impatto e quindi non richiedenti autorizzazione ordinaria.
Invece, non è necessario ricorrere ad alcun procedimento nel caso in cui si eseguano interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, opere di consolidamento o restauro che non modificano in alcun modo l’aspetto degli edifici. Anche in questo caso, c’è un allegato (Allegato A), in cui si elencano 31 interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica.
Chi rilascia l’autorizzazione paesaggistica
L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, che si occupa anche dell’inoltro dell’istanza alla Soprintendenza, è la Regione. Però, questa può delegare un altro Ente Pubblico, che generalmente è il Comune o la Provincia. In alternativa, anche l’Ente Parco può essere delegato al rilascio. In Lombardia, ad esempio, la L.r.n. 12 del 2005 attribuisce le competenze paesaggistiche a Comuni, Unioni di Comuni, Province, Parchi Regionali, Comunità Montane, oltre che alla stessa Regione.