Fotovoltaico a terra, cadono altri limiti nei centri storici e nelle aree vincolate
L’emergenza energetica e le difficoltà di approvvigionamento hanno mostrato l’urgenza del passaggio alle rinnovabili. La normativa sta quindi semplificando le procedure per l’installazione degli impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti alternative.La Legge “Aiuti-bis” introduce nuove semplificazioni per il fotovoltaico collocandosi nella scia della prima Legge "Aiuti", che a luglio ha iniziato a semplificare l’installazione dei pannelli a terra nelle strutture turistiche e ha ampliato le aree idonee all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e del Decreto “Energia”, che ad aprile 2022 ha liberalizzato l’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici.
La Legge “Aiuti” del 15 luglio 2022 ha stabilito che fino al 16 luglio 2024 è possibile utilizzare la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza non superiore a 1000 chilowatt picco (kWp) nelle aree delle strutture turistiche o termali. La legge ha posto due condizioni:
- l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per i fabbisogni delle medesime strutture;
- le aree devono trovarsi al di fuori dei centri storici e non essere tutelate ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio.
La legge “Aiuti-bis”, in vigore da settembre, ammorbidisce la seconda condizione e stabilisce che questi impianti possono essere installati con DILA anche nei centri storici e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Si tratta degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico come, per fare degli esempi, ville, giardini, parchi e complessi di valore estetico e tradizionale. L'unica condizione è che il progettista attesti che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.