Newsletter Settembre 2024 - Piano Transizione 5.0 decreto attuativo - AEF

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Piano Transizione 5.0 è ufficiale il Decreto Attuativo

A seguito dell’approvazione della Corte dei Conti, è ora ufficiale (pubblicato in Gazzetta) il Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0, redatto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero ha inoltre emanato un provvedimento per la definizione dei termini e modalità per le comunicazioni al GSE: le comunicazioni preventive per la prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 7 agosto 2024 (per le comunicazioni di completamento dei progetti si dovrà attendere una successiva nota).
Nell’ambito degli investimenti in beni materiali nuovi, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, vengono comprese anche:
le spese relative agli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi;
l’elettrificazione dei consumi termici, se alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile (rientrano quindi le spese per l’installazione di pompe di calore).
Per i moduli fotovoltaici accedenti all’agevolazione viene indicata la necessità di apposita attestazione rilasciata dal produttore comprovante la presenza dei requisiti di carattere territoriale e tecnico di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181 al fine di sopperire alla mancanza attuale del registro ENEA sui predetti requisiti.
Posto che sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione completati entro il 31 dicembre 2025 e che il completamento coincide con l’effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, si specifica che la data di tale effettuazione per spese aventi ad oggetto beni materiali nuovi, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (ovvero impianti da energie rinnovabili), coincide con la data di fine lavori dei beni stessi.
Parametri per il calcolo in euro/kW del costo massimo ammissibile per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, suddivisi per ciascuna fonte energetica:
Fonte rinnovabileP≤20 kWe [€]20 kWe < P ≤ 200 kWe [€]200 kWe < P ≤ 600 kWe [€]600 kWe < P ≤ 1000 kWe [€]1000 kWe < P [€]Solare (fotovoltaico)1.3501.060970860800
Le spese per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta sono agevolabili fino ad un importo massimo complessivo pari a 900 euro/kWh.
Viene disciplinata la procedura per l’accesso al credito d’imposta attraverso la trasmissione da parte dell’impresa di tre comunicazioni: preventiva con le caratteristiche identificative del progetto di innovazione, intermedia da effettuarsi entro 30 giorni dalla prenotazione in cui si fornisce evidenza del pagamento dell’acconto pari al 20% del costo di acquisizione dei beni, e finale contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.
Tali comunicazioni devono essere inserite nella piattaforma informatica “Transizione 5.0”, accessibile tramite SPID nel sito istituzionale del GSE, attraverso i modelli che saranno disponibili entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo.
Viene allargata la platea dei soggetti abilitati a fornire certificazioni tecniche di attestazione di riduzione dei consumi energetici e di effettiva realizzazione degli investimenti: sono compresi anche ingegneri iscritti nella sezione A dell’albo professionale, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Tutti i controlli in relazione alle comunicazioni dell’impresa e alla sussistenza dei requisiti tecnici per fruire dell’agevolazione saranno realizzati dal GSE.
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